01/01/2014 Riforma sistema S.P.G.

01/01/2014 

entra in vigore il Reg Ce 978/2012  riforma del sistema preferenze unilateralmente concesse ai paesi in via di sviluppo effetti sugli scambi con i paesi  B.R.I.C. 

Brasile,  Russia,  India e Cina sono ancora ricompresi nel novero dei Paesi ammissibili al sistema delle preferenze tariffarie unilateralmente concesse dall’ Unione Europea ai Paesi in Via di sviluppo, ma solo India e Cina sono compresi  anche nel gruppo dei Paesi che  effettivamente beneficiano della misura agevolativa  prevista dal  Reg Ce n. 978 / 2012.

Purtroppo, per questi ultimi due paesi, un secondo provvedimento (Reg. Ce n.1213/2012) ha sospeso l’applicazione del beneficio per alcuni  settori merceologici  indicati nell’elenco sottostante.

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG

Colonna A: nome del paese 

Colonna B: sezione SPG [articolo 2, lettera j), del regolamento SPG]

Colonna C: descrizione

A

 

B

 

C

 

Cina

 

S-1a

 

Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci

 

 

S-1b

 

Pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

 

S-2b

 

Ortaggi e legumi, frutta e noci

 

 

S-2c

 

Caffè, tè, mate e spezie

 

 

S-2d

 

Cereali, farina, semi e resine

 

 

S-4b

 

Preparazioni alimentari (esclusi carne e pesce) bevande, liquidi alcolici e aceti

 

 

S-6a

 

Prodotti chimici organici e inorganici

 

 

S-6b

 

Prodotti chimici diversi dai prodotti chimici organici e inorganici

 

 

S-7a

 

Materie plastiche

 

 

S-7b

 

Gomma

 

 

S-8a

 

Pelli e cuoio

 

 

S-8b

 

Lavori di cuoio e pelli da pellicceria

 

 

S-9a

Legno e carbone da legna

 

 

S-9b

 

Sughero, lavori di intreccio

 

 

S-11a

 

Materie tessili

 

 

S-11b

 

Indumenti ed accessori di abbigliamento

 

 

S-12a

 

Calzature

 

 

S-12b

 

Cappelli, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, piume e calugine preparate

 

 

S-13

 

Lavori di pietre, prodotti ceramici e vetro

 

 

S-14

 

Perle e metalli preziosi

 

 

S-15a

 

Ferro-leghe e lavori di ghisa, ferro e acciaio

 

 

S-15b

 

Metalli comuni (eccetto ghisa, ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto lavori di ghisa,

 

 

S-16

 

Macchine e apparecchi

 

 

S-17a

 

Veicoli e materiale per strade ferrate e simili

 

 

S-17b

 

Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale

 

 

S-18

 

Strumenti ottici, orologeria, strumenti musicali

 

 

S-20

 

Merci e prodotti diversi

 

 

India:

 

S-5

 

Prodotti minerali

 

 

S-6a

 

Prodotti chimici organici e inorganici

 

 

S-6b

 

Prodotti chimici diversi dai prodotti chimici organici e inorganici

 

 

S-8a

 

Pelli e cuoio

 

 

S-11a

 

Materie tessili

 

 

S-17b

 

Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale

 

Entrambi i provvedimenti comunitari entrano in vigore a partire dal 01.01.2014

Infine, una considerazione per i rapporti con la Turchia con la quale continua ad essere applicato il regime di Unione Doganale pertanto, nei confronti delle merci provenienti da Paesi Terzi,  le stesse misure di politica economica praticate dalla Comunità vengono adottate dalla Turchia al medesimo livello (di tassazione, limiti quantitativi, politica commerciale etc.) 

La successiva circolazione all’interno del territorio dell’Unione Doganale UE/TR non è sottoposta a prelievi fiscali, dazi o misure di effetto equivalente ad eccezione dei prodotti agricoli  e dei siderurgici i cui scambi si basano sul criterio di origine preferenziale

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