Brexit - 1^ parte - rev. 22.10.2019

B R E X I T

 

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento di emergenza che prevede la prosecuzione nel 2019 del pagamento dei fondi del bilancio generale dell'UE ai destinatari del Regno Unito se il Regno Unito continua a versare i propri contributi di bilancio per il 2019 e consente l'esecuzione dei necessari audit e controlli18.

Qualora il Regno Unito non acconsentisse a contribuire al finanziamento del bilancio 2019 come previsto dal regolamento di emergenza proposto, la Commissione presenterà in tempo utile un progetto di bilancio rettificativo per gestire il conseguente ammanco di risorse finanziarie.

Anche in assenza di tali contributi, l'Unione ha deciso che talune attività debbano proseguire comunque. Il programma PEACE IV e il programma di cooperazione Regno Unito-Irlanda continueranno in quanto forniscono un sostegno essenziale per la pace nell'Irlanda del Nord e in Irlanda Eire.

In questo contesto di incertezza proseguono anche in queste ore le trattative per una composizione ragionevole del divorzio in modo che siano evitate le conseguenze peggiori di un evento certamente epocale e traumatico.

Qualora l’Unione Europea e Regno Unito trovassero una intesa per una separazione ordinata ne deriverebbe l’adozione di un periodo transitorio entro il quale la situazione precedente resterebbe sostanzialmente immutata in attesa della adozione delle successive intese volte a regolare i vari settori di interesse.  Il periodo transitorio dovrebbe concludersi alla fine del 2020 o al massimo entro il semestre successivo 01/07/2021.

Durante il periodo transitorio dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie per regolare gli aspetti relativi agli scambi mercantili e dei servizi.

Situazione attuale

Ad oggi lo scambio di beni e servizi da e per il Regno Unito è ritenuta una pratica semplice del tutto simile ad una operazione domestica, chiunque può decidere di portare o spedire da e verso il Regno Unito merci  (diverse da alcolici tabacchi e energetici soggetti ad accise) senza che queste abbiano da essere sottoposte a notifiche controlli o barriere.

 

Se la transazione è di profilo commerciale le aziende interessate allo scambio intracomunitario sono tenute a un comportamento amministrativo\fiscale “ex post” senza che esso influisca sulla libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.

 

Pertanto chi fino a ieri ha esercitato una attività di “respiro” intracomunitario dovrà rivedere il suo comportamento poiché, dopo la data di recesso tutte le norme di diritto “primario” dell’Unione Europea non avranno più alcun effetto nel territorio del Regno Unito.

 

Gli scambi di merci in entrata e in uscita dal Regno Unito saranno considerati scambi internazionali con il conseguente assoggettamento a procedure di verifica e controllo doganale, fiscale e all’osservanza di misure extra-tributarie quali norme di standardizzazione, prescrizioni sanitarie, veterinarie e fitosanitarie, oltre che all’osservanza di tutte quelle misure di politica commerciale determinate dall’Unione Europea e/o dal Governo Britannico i quanto organismi dotati di propria capacità decisionale e legislativa autonoma.

 

Gli Stati membri che confinano con il Regno Unito sosterranno costi ingenti poiché  dovranno effettuare verifiche e controlli connessi alla normativa doganale, alla regolamentazione sanitaria e fitosanitaria e ad altre norme in materia di sicurezza.

 

Si tratterà di un impegno particolarmente elevato. Per questo motivo hanno dovuto costruire nuovi posti di controllo frontalieri o potenziare quelli esistenti.

 

In secondo luogo, il costo economico sarà particolarmente elevato per i settori maggiormente esposti al Regno Unito. È il caso, ad esempio, degli esportatori di prodotti agroalimentari che si rivolgono al mercato britannico, delle imprese del settore della pesca che dipendono dall'accesso alle acque del Regno Unito e delle imprese del settore turistico nelle regioni meta favorita dei turisti britannici.

 

In terzo luogo, è emerso in modo evidente nel corso dei lavori di preparazione tenuti dalla Commissione U.E. che le piccole e medie imprese (PMI) che commerciano con il Regno Unito sono meno attrezzate per la preparazione rispetto alle grandi imprese. Alle PMI manca talvolta la capacità amministrativa e giuridica necessaria per attuare un piano completo per ogni circostanza.

 

Dopo la data di uscita del Regno Unito (attualmente indicata in 01.11.2019) sarà necessario disporre di un numero EORI rilasciato precisamente dalle autorità del Regno Unito.

 

In verità le persone e i soggetti economici ora stabiliti nel territorio dell’Unione Europea che pongono in essere transazioni che abbiano un profilo di rilevanza doganale (ovvero scambio da o verso Paesi terzi) vengono dotati di un codice EORI rilasciato da una autorità di uno dei 28 Paesi membri.

 

Dopo la data di recesso, il codice identificativo EORI rilasciato in “autonomia” delle autorità del Regno Unito permetterà di:

• commerciare merci all'interno o all'esterno del Regno Unito;

• inviare dichiarazioni utilizzando il software (o consegnare al proprio agente queste dichiarazioni a vostro nome);

• richiedere l'autorizzazione per le procedure doganali semplificate.

 

I servizi doganali \ fiscali del Regno Unito affermano che sarà possibile utilizzare un numero EORI UE per un periodo di tempo limitato dopo il 31 ottobre 2019. Tuttavia, occorrerà richiedere un numero EORI GB e iniziare ad utilizzarlo.

 

In altre parole  le persone o le aziende stabilite o registrate oggi nel Regno Unito utilizzano e utilizzeranno  l’attuale numero EORI di cui sono possesso,  chi non è dotato di tale codice – probabilmente a causa di una sua attività imprenditoriale ricondotta ad un profilo domestico o intracomunitario, dovrà riconsiderare la propria posizione e cercare di richiederne uno nel Regno Unito.

 

I servizi doganali \ fiscali del Regno Unito hanno indicato che il numero di Registrazione IVA (VRN) nel Regno Unito non fa parte “strettamente” del processo doganale, quindi non è stano ne sarà necessario averne uno.

Pertanto un'azienda identificata con un proprio numero IVA (VRN) che fino al 31.10.2019 realizzava solo scambi mercantili di profilo intracomunitario,  per continuare a gestire i propri interessi dopo la data di recesso, dovrà considerarsi importatore o esportatore dal Regno Unito, pertanto  dovrà richiedere un numero EORI con sede nel Regno Unito utilizzando il sito Web GOV UK.

Analogamente un'impresa stabilita in uno degli altri 27 Paesi Membri UE  che fino alla data di recesso realizzava esclusivamente cessioni o acquisti intracomunitari con il Regno Unito, dopo tale data dovrà considerarsi  importatore  o esportatore nel o dal Paese in cui è stabilita ed avrà bisogno di un EORI rilasciato dalle autorità di uno dei Paesi membri UE dove ha la propria sede.

Se eventualmente la società, con sede principale stabilita in un Paese membro UE, agisce anche come operatore economico nel Regno Unito, in quanto trasferisce merci nel o dal Regno Unito, dovrà ritenersi importatore/esportatore e avrà bisogno di un EORI del Regno Unito per poter ottemperare alle prescrizioni fiscali doganali e dichiarare le merci in UK.

Inoltre, occorre sottolineare che anche un trasportatore o corriere, che è tenuto a presentare dichiarazioni Safety&Security per importazioni nel  U.K., avrà bisogno di un numero EORI nel Regno Unito.

Per le imprese già registrate nel Regno Unito con numero di identificazione IVA il numero EORI che sarà rilasciato verrà associato al VRN (Numero di Registrazione IVA).

Il formato è "GB" + nove cifre (il numero VRN) + tre cifre (di solito 000).

Per le imprese che non dispongono di partita IVA, il numero EORI è formato da un numero univoco al posto del VRN. Il formato è "GB" + nove cifre + "000".

Se il richiedente EORI fa parte di un gruppo IVA, le ultime tre cifre saranno diverse per ciascuna persona giuridica che richiede l’EORI all'interno del gruppo.

per verificare i numeri EORI è contattare il team EORI  https://www.gov.uk/eori/

Se già ora si dispone di un numero EORI UE (ovvero un numero che inizia con un prefisso di un paese diverso, ad esempio "DE" per la Germania), non è ad oggi (data anteriore a quella del recesso) necessario registrarsi per un numero EORI nel Regno Unito.

Poiché la situazione è in continua evoluzione è quasi certo che HMRC continuerà a riconoscere i numeri EORI dell'UE per un periodo temporaneo e fornirà a breve ulteriori informazioni sul passaggio a un numero EORI UK.

Nella consultazione delle schede pubblicate sul portale dei servizi doganali e fiscali del REGNO UNITO www.gov.uk  è venuti a conoscenza del fatto per cui nel periodo transitorio successivo al recesso, per un importatore del Regno Unito che abbia traffico significativo e ricorrente, sarà possibile fare domanda per essere ammessi una Dichiarazione Doganale Semplificata (Semplified Customs Declaration).

Ciò potrebbe semplificare le numerosissime transazioni mercantili che dall’oggi al domani potrebbero essere sottoposte a controlli complicati ed onerosi. 

La questione è rilevante per i soggetti economici (importatori) stabiliti nel Regno Unito, ma lo è altrettanto per quelle imprese comunitarie che da tempo agivano come soggetti distributori in grado di tenere sotto controllo l’intera catena di valore anche all’interno dell’UK.  Essi  vedranno lievitare certamente i costi e rischi della spedizione .

In ogni caso la persona fisica o giuridica britannica (con sede in UK o una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale stabilito nel Regno Unito) che intende essere ammessa al beneficio della presentazione di una DICHIARAZIONE DOGANALE SEMPLIFICATA dovrebbe utilizzare un EORI UK.

In tal senso, per esempio, una società belga dovrebbe essere in possesso di un EORI UE per la vendita ed esportazione di automobili; per questo essa deve presentare le dichiarazioni di esportazione in Belgio.

Le transazioni mercantili che comportano l’importazione di quelle merci nel Regno Unito dovranno comprendere la presentazione delle dichiarazioni di importazione nel U.K. e come tale avrà bisogno di un EORI del Regno Unito.

Una succursale U.K. controllata da impresa con sede principale in uno Stato membro dell'UE riceve merci provenienti da un qualsiasi Paese terzo. Queste merci vengono sdoganate in un Paese Membro dell’U.E e subito dopo vengono inviate nel Regno Unito.

Dopo l’avvio di Brexit non sarà possibile sdoganare le merci in uno Stato membro dell'UE prima che arrivino nel Regno Unito. Invece, sarà necessario presentare una dichiarazione nel Regno Unito utilizzando un numero EORI emesso nel Regno Unito.

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