Tracciare le esportazioni fino alla materiale uscita dal territorio, è un dovere di profilo fiscale che potrebbe anche generare un vantaggio economico previsto a favore delle imprese esportatrici |
La nostra esperienza a Vs. disposizione per comprendere le discipline applicabili agli scambi mercantili internazionali |
Una visione più ampia sui temi della politica commerciale dell’Unione Europea, dal Codice Doganale e altre discipline applicabili |
Fruire delle opportunità offerte dalla globalizzazione implica necessariamente conoscere il conteso normativo che regola il mercato di riferimento, al fine di un corretto controllo di gestione |
Rapidità, efficienza, flessibilità sono valori aziendali che poggiano su solide basi dello studio e della conoscenza |
Conoscenza e circolazione delle informazioni quale risorsa essenziale per la corretta gestione della vita aziendale |
I flussi mercantili correttamente pianificati in funzione delle dinamiche necessità aziendali |
IVA sugli scambi comunitari di beni e servizi |
Collaborazione integrata al fine di una razionalizzazione delle risorse; possiamo consentire l’accesso ai nostri server per una gestione del rapporto doganale responsabile e informatizzato |
TRATTAMENTO DOGANALE e IVA PER MERCI UNIONALI SPEDITE DA\VERSO REGNO UNITOReg.to UE n. 952/2013 Codice Doganale dell’ Unione e Direttiva IVA UE n. 112/2006
Dopo la data di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, le merci spedite verso questo Paese non sanno più cessioni intracomunitarie esenti ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93
Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.
In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici, saranno più osservati adempimenti (realizzati ex post) previsti per le operazioni intracomunitarie disciplinate dal D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/93.
Le merci cedute da un operatore italiano spedite e trasportate al di fuori del Territorio dell’Unione a destinazione U.K. costituiranno cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorre- ranno alla costituzione del cosiddetto plafond IVA.Focus: gli operatori economici dovrebbero essere adottare misure idonee ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi una doppia imposizione
Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni. Stante la attuale mancanza di una intesa che regoli gli scambi al fine di attribuire un “auspicabile” regime di preferenziale, è quasi assai probabile che dal 01/11/2019 saranno applicati i prelievi tariffari previsti dal Regolamento CE n. 2658/87 il quale riporta l’entità del dazio “quantitativo” o “ad valorem” associato alla nomenclatura statistica riguardanti le merci provenienti dall’estero.
Ne consegue che le stesse transazioni mercantili diventeranno operazioni imponibili anche ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.
Atteso questo possibile nuovo scenario, gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI rilasciato dall’autorità del Paese membro in cui il soggetto è stabilito, che per semplicità in seguito definiremo nr. EORI UE
Esso viene attribuito a qualsiasi persona fisica o giuridica che ponga in essere operazioni “doganalmente” rilevanti, quindi potremmo dover considerare la posizione di una impresa stabilita nell’UE che fino al 31/10 scambiava merci con UK senza possedere un identificativo EORI.
Dopo il 31/10 per continuare a spedire o ricevere, dovendo predisporre e depositare dichiarazioni doganali di importazione o esportazione, dovrà ottenerne uno rilasciato previa registrazione dalle autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).
Per gli operatori economici stabiliti in Italia, il codice EORI viene attribuito in occasione delle prima presentazione della dichiarazione doganale esport\import, esso corrisponde al nr di partita IVA con il suffisso IT, per le persone o gli operatori sprovvisti di identificativo IVA corrisponde al codice fiscale preceduto dal suffisso IT. Focus: gli Uffici delle Dogane possono già rilasciare i codici EORI al ricorrere dei presupposti.
Al momento dell’attraversamento della linea di frontiera, sorge il presupposto della obbligazione doganale e l’obbligo della presentazione della dichiarazione di importazione o esportazione da presentare per vie esclusivamente telematiche.
L’obbligazione tributaria è prevista dal Reg Ce 952/93, il quantum del prelievo tariffario (dazio) è indicato nel Regolamento CE n. 2658/87.
Inoltre sorge all’obbligazione IVA come indicato nel D.P.R. N. 633/72, e se ricorre il caso sorge anche l’obbligazione fiscale accise su prodotti alcolici, energetici e tabacchi di cui alla Direttiva 92/12/CEE applicata in Italia attraverso il D.Leg.vo n. 504/95 T.U.A, comprese anche le Imposte nazionali di consumo.
GARANZIA PER LE OBBLIGAZIONI DOGANALI ESISTENTI o POTENZIALI
Per le obbligazioni doganali sorte o che possono sorgere, le autorità doganali dell’unione chiedono la prestazione di una garanzia e, nei casi in cui le obbligazioni siano relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali speciali e sospensivi, rilasciano una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale denominata CGU.
A seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate dalle Autorità del Regno Unito, e neanche quelle rilasciate dalla nostra Agenzia Dogane e Monopoli (in seguito ADM) a soggetti UK, non essendo quest’ultimi più operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.
L’operatore economico UE che, a seguito del recesso del Regno Unito, intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la opportunità di chiedere al più presto l’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale - o l’aggiornamento di quella in suo possesso - necessaria a garantire le obbligazioni:
per il pagamento differito dei diritti doganali dovuti all’importazione di merce anche da UK, ovvero
per l’eventuale vincolo a un regime sospensivo (es. deposito doganale o perfezionamento attivo), o
per la introduzione di merci anche provenienti da UK in luogo preventivamente approvato o in un magazzino/recinto di temporanea custodia.
Nel caso di polizze o fidejussioni rilasciate da Enti Garanti stabiliti nell’UK (p. es polizza rilasciata da Lloyd’s di Londra) considerata l’obbligatorietà di stabilimento nella UE del fideiussore, disposta dall’art. 94 del CDU, restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso, ma devono essere aggiornate per le obbligazioni iniziate dopo il recesso.
Se l’ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE,l’operatore può presentare un’appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell’ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia; diversamente se l’ente garante UK non ha stabilitouna nuova sede nella UE il titolo sarà ritenuto non utilizzabile ulteriormente, quindi per poter svolgere le operazioni doganali connesse ad una polizza/fideiussione, l’operatore economico deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.
Relativamente alle polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK per obbligazioni non rientranti nell’ambito di applicazione del Codice doganale della UE, è in corso un confronto con IVASS e Banca d’Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell’ente assicurativo o dell’istituto bancario interessato.
Focus: gli operatori economici sono invitati a verificare l’eventuale possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Agenzia per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede in UK, al fine di conformarsi in tempo utile alla possibile necessità di un loro aggiornamento. In assenza di valido documento di garanzia non sarà possibile svolgere operazioni doganali che coinvolgano merce proveniente da UK e connesse autorizzazioni a procedure/regimi.
IMPORTAZIONI
Gli operatori economici che, dopo la data di recesso, intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).
Oltre al trattamento doganale, al profilo IVA e al risvolto fiscale accise sommariamente indicato nella parte precedente, per talune merci potrebbero essere applicabili:
misure di politica commerciale dell’Unione che prevede autorizzazioni preventive
divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,
misure da osservare ai fini di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali,
provvedimenti che limitano l’invio all’estero di alcuni beni sottoposti a tutela del patrimonio culturale nazionale. Focus: acquisire informazioni circa disposizioni britanniche per le merci spedite da/verso UK
Successivamente alla data di recesso, le dichiarazioni di importazione accettate dalle autorità doganali UK non possono beneficiare dei contingenti tariffari UE, da quella data il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA che gestisce in tempo reale i prelievi e le assegnazioni delle quote contingentali.
Non saranno più valide le misure di sospensione autonoma del prelievo tariffario (dazio) dell’Unione poiché il provvedimento avrà ridotto il suo ambito di applicazione alle transazioni mercantili destinate solo nel territorio dell’Unione.
In altri termini se i “volumi contingentali” resteranno inalterati, vi sarà maggiore disponibilità per gli operatori importatori della UE.
Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell’UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione UE nell’assegnazione dell’Unione, unitamente alle richieste di prelievo degli altri Stati membri, se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.
Se le autorità doganali UK avranno trasmesso alla Commissione richieste valide, la Commissione assegnerà i quantitativi a norma dell’art.51, par.2 del Reg. (UE) 2015/2447 e comunicherà gli importi assegnati ad UK.
Analoga situazione si ritrova per i titoli/licenze/documenti di vigilanza già rilasciati dalle competenti Autorità governative della U.E., ora includenti di quelle del del Regno Unito, per la gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, o per l’importazione di prodotti siderurgici o di taluni semilavorati metallici che non potranno essere utilizzati nell’importazione nella U.E. dopo la data di recesso.
Ovviamente è ragionevole ritenere che la Commissione UE provvederà all’adeguamento dei contingenti UE con appositi Regolamenti per tenere conto della descritta situazione (es. il recente Reg.to UE 2019/216, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio).
ESPORTAZIONI
Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione.
L’esportatore è colui che, nella transazione mercantile internazionale, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446