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Brexit - 3^ parte - la Convenzione Transito Comune e i regimi doganali speciali


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La Convenzione di Transito Comune CTC
Alla data di recesso consegue una netta demarcazione fra Unione Europea e il Regno Unito, quest’ultimo sarà scollegato da tutti i sistemi informatici dell'UE, anche per le operazioni che hanno avuto inizio prima della data di recesso.
Il giorno stesso del recesso, il Regno Unito aderirà alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
L’iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC. Pertanto fino al 31/10 Il Regno Unito sarà Parte della CTC in quanto membro dell’Unione Europea, successivamente alla data di recesso diverrà Paese autonomamente parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.
La Convenzione di Transito Comune ( C.T.C. ) ha come scopo la facilitazione delle transazioni mercantili la cui spedizione ha il vantaggio di veder semplificate le formalità durante il transito\attraversamento delle frontiere esterne dei Paesi Aderenti.
L’adesione dell’Unione Europea e del Regno Unito alla Convenzione C.T.C. comporta, per le aziende ivi stabilite:
l’impegno a presentare le merci ad un Ufficio di Partenza, per ottenere lo svincolo all’esportazione,
vincolare una somma a garanzia della regolarità dell’operazione
dare corso alla spedizione con il beneficio dell’attraversamento semplificato delle frontiere
ripresentare inalterate le merci, entro un termine assegnato, ad un Ufficio di Destinazione, dove
procedere alle successive formalità doganali da tenere nel Paese di Destinazione\importazione
ottenere lo svincolo della cauzione di cui a punto 2, per ulteriori successivi impieghi
Per razionalizzare la massimo le procedure di verifica e controllo compiute dalle autorità doganali, si potrà far riconoscere gli stabilimenti di produzione o le strutture di stoccaggio:
lo status di luogo riconosciuto presso speditore autorizzato dalle autorità del Paese di Partenza
lo status di luogo riconosciuto presso destinatario autorizzato dalle autorità Paese di Destinazione
In questo modo le merci saranno sottoposte alla procedura di esportazione + transito quando si troveranno nello stabilimento di produzione/stoccaggio dotato di “status mittente autorizzato”. Dopo aver ottenuto il vincolo al regime saranno affidate al vettore per la spedizione la quale beneficerà di una corsia preferenziale di attraversamento delle frontiere, dove gli adempimenti sono contenuti al massimo, poiché poggiano sulla responsabilità dell’interessato a far concludere il rapporto doganale presso un Ufficio di Destinazione, il quale a sua volta può ulteriormente semplificare le fasi di consegna finale se il luogo è riconosciuto dallo “status di destinatario autorizzato”. In tal senso poi il destinatario realizzerà la dichiarazione di importazione più appropriata alle sue necessità e procederà alla liquidazione dei diritti doganali.
La responsabilità del beneficiario (definito obbligato principale) poggia su una predeterminata cauzione patrimoniale offerta a garanzia della regolare conclusione della spedizione anche attraverso il tempestivo pagamento dell’obbligazione tributaria in caso di irregolare immissione in consumo.
Ovviamente il ricorso allo strumento della Garanzia TC e al riconoscimento dello status di speditore e/o ricevitore autorizzato rende l’impresa più strutturata e indipendente da questa o quella organizzazione di spedizione la quale si deve limitare a eseguire il servizio di trasporto in condizioni del tutto analoghe a quelle che era abituata ad affrontare quando l’Unione Europea comprendeva anche il territorio del Regno Unito.
Diversamente avvalersi di imprese di logistica altamente organizzate e strutturate per ottenere\soddisfare le esigenze di razionalizzazione/ottimizzazione significa corrispondere certamente un corrispettivo assai più elevato rispetto ad uno stesso servizio di spedizione abitualmente praticato prima della data di recesso.
L’intero sistema della C.T.C. (in seguito denominato Transito Comune o T.C.) si avvale di una piattaforma informatica a cui sono collegati i servizi doganali degli Stati aderenti, attualmente sono NORVEGIA, SVIZZERA, U.E. (con i 28 Paesi Membri), SERBIA, REP MAKEDONIA, TURCHIA.
Nella piattaforma NCTS i dati relativi ad ogni singola transazione mercantile vengono messi in rete e condivisi simultaneamente fra Ufficio di Partenza , Transito e Destinazione i quali hanno la possibilità di anticipare l’analisi e prepararsi per i controlli ritenuti opportuni.
Subito dopo la data di recesso dall’Unione Europea, il REGNO UNITO potrà avvalersi di quella piattaforma denominata NCTS (New Computerised Transit System), non più come membro dell’Unione ma come Paese individualmente aderente alla Convenzione (internazionale) di T.C.
DEPOSITO
Dalla data di recesso, i titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze. Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza che esse siano soggette ai dazi all’importazione, ad altri oneri e/o alle misure di politica commerciale (Reg.to UE n.952/2013, artt. 237).
Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.
REGIMI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO e PASSIVO
Dopo la data del recesso, per poter sottoporre a lavorazione in Italia merci provenienti da UK in regime di perfezionamento attivo, è necessario richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art.211 del Reg.to UE n.952/2013.
Dalla stessa data, per poter inviare merci in lavorazione in UK in regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle stesse condizioni suindicate (Reg.to UE n.952/2013).