Brexit 4^parte - AEO, autorizzazioni Multistato, ITV

AUTORIZZAZIONI MULTI STATO

Le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa Amministrazione, in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito, verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica delle medesime. Allo stesso modo le autorizzazioni multi Stato rilasciate dal Regno Unito, in cui sono coinvolti operatori italiani, non saranno più valide nel territorio dell’Unione.

Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base alle suddette autorizzazioni o alla circolazione in applicazione dell’art.219 CDU e che si trovano alla data del recesso in UK, nel caso in cui vengano reintrodotte nel territorio dell’Unione, saranno trattate come merci all’importazione.

 

 

TUTELA DOGANALE Del DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE  REG.(UE)  608/2013

  • ISTANZE GIA’ ESISTENTI

A partire dalla data di recesso, le decisioni di accoglimento delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le decisioni accoglimentodi istanze unionali valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.

  • NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove domande di interventounionali all’Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le domande di intervento unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le domande di tutela in cui si richiede l’intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza – DCLPD

 

INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Nell’ipotesi “no deal” successiva al 31/10/2019

  • le decisioni ITV già rilasciate dall'autorità doganale  britannica non saranno più valide nell’UE e verranno rimosse dal database ITV a cura della Commissione;

  • non verranno più accettate istanze da soggetti aventi un codice EORI del Regno Unito

  • non daranno luogo a decisioni le istanze di ITV già presentate alle autorità doganali inglesi o presentate alle autorità doganali dell’UE da richiedenti qualificati da un codice EORI rilasciato dal Regno Unito.

    In altri termini, durante l’esecuzione delle attività di sdoganamento, nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o  il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK.

     

    MERCI CHE SI TROVANO NEL TERRITORIO DELL’U.K. VINCOLATE A REGIMI SPECIALI

    Le procedure riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che prima della data del recesso si trovano in UK dovranno essere appurate prima di tale data (p es.: con la riesportazione, vincolo ad un’altra procedura ecc.) al fine di non essere considerate merci terze, e non più vincolate a tali regimi, all’atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 01/11/2019.

    Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide nell’Unione a tale data.  I prodotti trasformati, ottenuti in regime di perfezionamento passivo sulla base di un’autorizzazione rilasciata da UK, se verranno reintrodotti nel territorio dell’Unione dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno usufruire dei benefici propri del regime. 

     

     

      

    STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

    (AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR)

     

    Lo status di operatore economico autorizzato, certifica una situazione di affidabilità specifica di un particolare soggetto nei confronti delle autorità doganali e fa parte delle nuove procedure di informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale.

    Cos’è lo status di AEO e il processo cambierà quando il Regno Unito lascerà l'UE?

    Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto a livello internazionale come un marchio di qualità. Dimostra che il ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale è sicuro e che i controlli e le procedure doganali sono efficienti. A seconda del tipo di autorizzazione AEO che si richiede e che viene concessa, le prestazioni possono includere un più facile accesso a riduzioni della garanzia di semplificazione doganale e deroghe.

    Per richiedere lo status di AEO nel Regno Unito è necessario soddisfare una serie di criteri come un registro di conformità alla legislazione doganale. HMRC (Her Majesty Revenue & Customs) opera controlli affidabili sulle informazioni fornite che vengono verificate durante una visita in loco.

    A decorrere dalla data di recesso

  • tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall’Autorità doganale britannica saranno revocate;

  • le eventuali istanze accettate dall’Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.

    In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento (c.d. MRA)  degli AEO unionali e del Regno unito che permetta l’attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell’accordo.

    E’ opinione diffusa nel Regno Unito per cui  le imprese che sono fortemente coinvolte nell'importazione e nell'esportazione potranno trarre ulteriore vantaggio dalla rinnovata  qualifica A.E.O. quale procedura di affidabilità praticata da importanti Paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio WTO come U.S.A. GIAPPONE CINA INDIA AUSTRALIA CANADA.

    Le aziende, stabilite in U.K.,  che non sono caratterizzate da ingenti flussi di traffico potranno comunque beneficiare della semplice registrazione per le procedure transitorie semplificate, quale migliore opzione per prepararsi a una Brexit senza accordi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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