Brexit 5^ parte - "nuovi" adempimenti nel Regno Unito

Adempimenti Doganali da osservare all’importazione nel Regno Unito Procedure Transitorie Semplificate (Transitional Simplified Procedures)

 

Le aziende stabilite nel Regno Unito,  che non possiedono già un EORI code, e che per l’avvento di BREXIT non saranno più semplici operatori economici intracomunitari, ma  si troveranno nella condizione di compiere operazioni “doganalmente” rilevanti dovranno registrarsi per ottenere il numero di identificazione (EORI UK), che includerà la presentazione dei loro dettagli fiscali.

 

Fino alla data del recesso, se si dispone già di un numero EORI UE (ovvero un numero che inizia con un prefisso di un paese diverso, ad esempio "IE" per la Repubblica d'Irlanda o "FR" per la Francia), non è ad oggi necessario registrarsi per un numero EORI nel Regno Unito.

 

Si è appreso che immediatamente dopo la data di recesso l’autorità HMRC continuerà a riconoscere i numeri EORI dell'UE per un periodo temporaneo, la stessa HM REVENUE & CUSTOMS fornirà a breve ulteriori informazioni sul passaggio a un numero EORI UK.

 

Per le imprese registrate con partita IVA UK, ottengono il numero EORI che viene associato al VRN (Numero di Registrazione IVA).  Il formato è "GB" + nove cifre (se il numero VRN già in dotazione) + tre cifre (di solito 000).

 

Per le imprese che non dispongono di partita IVA, il numero EORI UK è formato da un numero univoco al posto del VRN,  il formato è  comunque "GB" + nove cifre + "000".

 

Se il richiedente EORI UK fa parte di un gruppo IVA. In questo caso, le ultime tre cifre saranno diverse per ciascuna persona giuridica che richiede l’EORI all'interno del gruppo.

 

Gli operatori stabiliti nel REGNO UNITO possono registrarsi

 

  • utilizzando il sito Web HMRC, accedendo al portale e selezionando NCTS, selezionare poi l'opzione per registrarsi per un account governativo online, inserire il proprio nome, contatto e indirizzo e-mail e selezionare una password, oppure

  • accedendo al sito Government Gateway e scegliendo l'opzione per registrarsi come organizzazione, selezionare poi registrati con un ID utente o registrati con un certificato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di registrazione, selezionane uno dei servizi online a disposizione, incluso NCTS e procedere con il processo di iscrizione.

 

Appare evidente che una persona che abbia interessi derivanti da transazioni mercantili che iniziano o terminano al di fuori del Regno Unito, avrà cura di procedere alla identificazione nel sistema

- doganale (ottenendo un Eori UK) e

- fiscale       (ottenendo un VAT Registration Number  o  un U.T.R. Unique Taxpayer Refernce),  

per evitare di rimanere completamente inciso dalle imposte indirette sopraindicate

 

Secondo le regole definite nel Regolamento doganale U.K. 2018 una persona stabilita nel Regno Unito è definita tale:

a) nel caso di una persona fisica, se è residente nel Regno Unito; e

b) in ogni altro caso, in cui la persona:

• ha una sede legale nel Regno Unito; o

• ha una stabile organizzazione nel Regno Unito da cui svolge attività per le quali essa è istituita.

 

Il Regolamento Doganale UK 2018 prevede per gli operatori che si registrano le cosiddette Procedure Transitorie Semplificate (TSP):

  • la riduzione della quantità di informazioni che è necessario fornire in una dichiarazione di importazione quando le merci attraversano la frontiera della Gran Bretagna in provenienza dall'U.E.

 

Queste consentono agli operatori stabiliti in U.K. di ritardare la presentazione della dichiarazione completa e differire il pagamento di qualsiasi imposta.

 

Le T.S.P. consentono inoltre di registrare informazioni nei propri registri aziendali subito dopo che le merci sono arrivate nel Regno Unito.

 

Queste procedure T.S.P.  si applicano solo alle merci che si spostano dall'UE verso il Regno Unito le quali entrano in libera circolazione.

 

Le Procedure Transitorie Semplificate non sono un accordo a lungo termine; un nuovo sistema sarà sviluppato per il lungo periodo.

 

Un commerciante dell'UE, stabilito anche nel Regno Unito, che abbia interesse a registrarsi in quest’ultimo Paese per ottenere il beneficio delle  TSP deve necessariamente registrarsi in U.K. per ottenere

  • tramite un apposito modulo di domanda un numero di partita IVA (VRN) o un UTR  (Unique Taxpayer Reference),

  • un numero EORI del Regno Unito formato da GB+ VRN (o altro codice univoco) + 000;  

 

Va anche detto inoltre che – ad oggi - il processo volto ad ottenere un VRN o UTR non è requisito obbligatorio per realizzare gli acquisiti intracomunitari che dopo la data di recesso diventeranno importazioni trattate con l’applicazione delle T.S.P. 

 

Il  contribuente decidere per la registrazione VRN se ritiene conveniente per poter gestire con efficacia le operazioni attive e passive che genera in U.K.

 

Quindi una società UE, qualora qualora ritenga conveniente agire come importatore nel Regno Unito, può presentare domanda per utilizzare procedure semplificate nel Regno Unito.  

 

Potrebbe accadere che l’impresa possieda nel Regno Unito diverse divisioni autonome o gestisca diversi brand o marchi, può compilare una sola domanda per Procedure Transitorie Semplificate (TSP) in corrispondenza  un unico numero EORI UK.

 

In altri termini se tutte le sue filiali\divisioni\marchi rientrano nello stesso EORI, allora il TSP si applica all'intera unica impresa. Se divisioni separate hanno numeri EORI differenti, allora questi dovranno richiedere individualmente differenti TSP.

 

Si potrebbe verificare il caso di un importatore del Regno Unito che faccia domanda per una Dichiarazione Doganale Semplificata (Semplified Customs Declaration)  per conto di un esportatore UE,  in questa circostanza, la società britannica dovrebbe chiedere l’applicazione per un EORI UK ad hoc.

 

Per esempio una società belga che esporta abitualmente automobili nel Regno Unito, dovrebbe essere già in possesso di un EORI UE utile a completare le dichiarazioni di esportazione dal Belgio.

Qualora abbia interessi che comportano l’importazione di auto  nel Regno Unito dovrà completare le dichiarazioni di importazione UK e come tale avrà bisogno di un EORI del Regno Unito.

 

Potrebbe anche verificarsi il  caso di una  succursale UK di una più vasta azienda con sede principale in uno Stato membro dell'UE, la quale fino a prima della data di recesso ha importato merci da Paesi terzi che venivano sdoganate nel primo porto di arrivo UE e successivamente inoltrate nel Regno Unito.

 

Dopo la data di recesso non sarà possibile sdoganare le merci in uno Stato membro dell'UE prima che arrivino nel Regno Unito. Invece, sarà necessario presentare una dichiarazione nel Regno Unito utilizzando un numero EORI emesso nel Regno Unito.

 

Naturalmente anche per esportare, si avrà bisogno di un numero EORI nel Regno Unito, ciò non costituisce una novità per gli operatori economici che avevano rapporti con i Paesi terzi, ma di sicuro è una innovazione per quelle imprese che avevano esclusivamente rapporti commerciali domestiche o intracomunitarie nel periodo successivo all’uscita del Regno Unito dall'UE.

 

Tutte queste informazioni sono soggette a chiarimenti che HMRC si è impegnata a fornire nei prossimi giorni.

 

iscrizione nei registri dei dichiaranti” (Entry into Declarant’s Records)

 

L'iscrizione nei registri del dichiarante indica la dichiarazione con cui le merci vengono immesse in libera circolazione attraverso una registrazione che il cliente effettua nei propri registri. Lo sdoganamento all'importazione viene effettuato con una dichiarazione d'importazione supplementare presentata successivamente.

 

Per quanto riguarda gli operatori capaci di dimostrare di aver completato un’iscrizione nei propri registri, la dichiarazione nei loro registri commerciali dovrebbe includere:

 

• la data e l'ora in cui la merce è arrivata nel Regno Unito;

• una descrizione della merce e il codice merceologico e la quantità importata;

• numeri di fattura di acquisto e (se disponibili) di vendita;

• il valore in dogana;

• i numeri di serie di eventuali licenze o documenti richiesti;

• dettagli di spedizione;

• dettagli del fornitore.

 

Responsabilità ed intermediari

Le procedure di trasporto semplificate possono essere utilizzate solo da coloro che importano merci nel Regno Unito. Tuttavia, gli intermediari sono anche in grado di agire per conto degli operatori registrati al T.S.P.; la responsabilità in questo contesto ricade sull’operatore commerciale, il quale avrà comunque bisogno di un conto di debito per il pagamento differito delle imposte.

Questo tipo di accreditamento consente di pagare mensilmente i dazi doganali, l'IVA all'importazione e le accise; anziché addebitare i costi ogni volta che si effettua uno sdoganamento delle merci in dogana.

Affinché le T.S.P. funzionino effettivamente è stato promulgato Il regolamento doganale 2019 (quale legge di riferimento per l’Uscita dalla U.E., dazi all'importazione, transito e modifiche varie) che è stato presentato dinanzi alla Camera il 28 febbraio 2019.

Sistemi di inventario presso i porti di sbarco per il pre-alloggiamento e Procedure semplificate e informatizzate di transito doganale (dal porto di entrata verso l’interno) sono in corso di implementazione verso una intensa ed estesa  informatizzazione.

L’utilizzo ottimale di questi strumenti messi in atto da HMRC si realizzerà dopo l’uscita dall’Unione Europea, si tenga presente che fino alla data di recesso tutte le transazioni mercantili si avvalevano della rete telematica  dei servizi dell’Unione, dopo tale data verranno disconnessi. Resterà attiva solamente la rete N.C.T.S che come già detto in altra parte riguarda le transazioni mercantili che

  • iniziano dal Regno Unito verso altro Paese parte della Convenzione T.C.

  • terminano nel Regno Unito in partenza da altro Paese parte della Convenzione T.C.

  • attraversano il Regno Unito perché in partenza da e a destinazione verso altro Paese della C.T.C.

I servizi della HMRC hanno valutato come superiore ai 200 milioni di dichiarazioni \ anno la somma di tutte

  • tradizionali dichiarazioni doganali riferibili a scambi U.K. \ Paesi Terzi

  • la stima provvisoria degli scambi (ora) intracomunitari che diventeranno import\export

  • le dichiarazioni di pre-ingresso e pre-partenza

  • le dichiarazioni di transito e le dichiarazioni di pre-alloggiamento (arrivo/partenza) presso i porti del Regno Unito

I sistemi informatici gestiti dall’HMRC dedicati alla presentazione di una dichiarazione “doganalmente” rilevante  sono il:

  • Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) e

  • il Customs Declaration Service (CDS)

     

Se le merci arrivano in un porto in cui i sistemi di gestione e controllo sono inutuilizzabili (per temporanea indisponibilità del sistema o imperizia del dichiarante interessato) per controllare la circolazione e lo svincolo/rilascio delle merci, la spedizione deve essere comunque notificata dall'importatore, o dal suo rappresentante con una dichiarazione di pre-arrivo. Successivamente la spedizione deve essere inerita e notificata al sistema (CHIEF o CDS) in cui è stata elaborata la dichiarazione pre-arrivo.

Superati i primi giorni in cui si prevede facilmente un elevato tasso di difficoltà, si auspica che la situazione possa stabilizzarsi e le transazioni mercantili potranno assumere un certo grado di accettabilità,  certamente non comparabile alla “libera circolazione” praticata fino al 31/10/19.

 

A razionalizzare il sistema certamete contribuiranno le semplificazioni che derivano dal fatto per cui il Regno Unito ha ottenuto il riconoscimento di (autonomo) Paese membro della Common Transit Convention (CTC).  I requisiti per utilizzare C.T.C. sono sostanzialmente invariati. Il cambiamento più significativo  è dovuto al fatto che, il Regno Unito sarà al di fuori del territorio doganale dell'UE, gli operatori dovranno quindi essere in possesso di un documento di accompagnamento di transito TAD (in Italia lo chiamiamo DAT) digitalizzato, usando

  • un ufficio doganale di partenza o un sito qualificato come mittente autorizzato,

  • prevedere un punto di entrata transito nel Regno Unito

  • un ufficio doganale di destinazione o un sito qualificato come destinatario autorizzato

     

    E’ appena il caso di ricordare, quanto già indicato nella precedente sezione dedicata al TRANSITO, che la semplificazione sulla fidejussione offerta dall’obbligato principale (interessato alla spedizione) che assicura alle Amministrazioni doganali e fiscali dei Paesi aderenti alla Convenzione la pronta escussione della garanzia in caso di abuso della semplificazione o irregolare immissione in consumo.

     

L’HMRC sta attualmente rivedendo le procedure di transito, in particolare sta lavorando per semplificare il processo di autorizzazione dei mittenti, al fine di consentire a più operatori di ottenere tale autorizzazione il prima possibile.

Gli operatori economici sono comunque incoraggiati fare domanda per essere autorizzati ad utilizzare questa semplificazione che consente di aumentare la loro capacità di controllo sulle spedizioni delle loro merci.  Le merci dichiarate per l’esportazione e il transito, possibilmente da un emittente autorizzato, possono essere ispezionate prima dell'inizio del trasporto.  

Per verificare l'accuratezza della dichiarazione di transito, le merci dovranno essere presentate in un luogo autorizzato, coerente con il luogo di produzione o in cui hanno subito l’imballo per la spedizione, dove sarà possibile effettuare tali controlli doganali.

Ottenuto lo svincolo per l’esportazione + transito le merci vengono accompagnate dal documento TAD(DAT) affidato al vettore.  Durante le fasi di attraversamento delle frontiere esterne il documento – contraddistinto da un MRN viene scansionato e ciò comporta una analisi dei rischi che comportete a quell’Ufficio di transito.

Successivamente le merci si recano all’Ufficio di Destinazione (o in un sito qualificato come destinatario autorizzato) il documento e la conseguente dichiarazione di importazione vengono nuovamente sottoposti a ulteriore analisi dei rischi, che potrà comportare l’esecuzione dei controlli selezionati o lasciate alla disponibilità dell’interessato.

Gli operatori che già detengono queste semplificazioni applicabili agli scambi con i Paesi terzi sono testimoni del notevole contributo alla ottimizzazione delle risorse dedicate alla “supply chain” che spesso è elemento centrale di una proficua attività imprenditoriale.

 

VIAGGIATORI PROVENIENTI DA REGNO UNITO

I viaggiatori che si spostano dall'Italia al Regno Unito e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal citato territorio UK sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (art. 2 del DM n.32 del 6 marzo 2009).

 

VIAGGIATORI DIRETTI VERSO IL REGNO UNITO

Per il viaggiatore, invece, che dall’Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore stesso, in osservanza a quanto previsto dal DPR N.633/72 art. 38 QUATER  

E’ opportuno segnalare che l’Agenzia si è dotata di un sistema informatico, denominato OTELLO (vigente dal 1 settembre 2018 su tutti i punti d’uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territori UE, collegato al sistema obbligatorio di emissione della  fattura tax free in modalità elettronica, consultare https://www.adm.gov.it.

 

CARNET A.T.A. PER IMPORTAZIONI NEL REGNO UNITO

 

Il Carnet ATA, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea esentasse e esenti da dazi di merci fino alla durata massima di un anno.

È costituito da moduli di dichiarazione doganale unificati pronti per essere utilizzati in tutti i valichi di frontiera. Esso contiene una garanzia offerta dall’Unione Internazionale delle Camere di Commercio per i dazi doganali e le tasse globalmente accettata che può sostituire il deposito cauzionale richiesto dalle autorità doganali e può essere utilizzato in più Paesi in più viaggi fino alla validità di un anno. L'acronimo ATA è una combinazione dei termini francesi e inglesi "Admission temporaire / Temporary Admission".

Le merci che viaggiano attraverso un punto di entrata / uscita con l’utilizzo del Carnet ATA  saranno oggetto di controllo fra le merci stesse e l’inventario manifestato nella copertina e nei volet del CARNET stesso il loro riscontro all’entrata e all’uscita conferma la regolarità del carnet stesso.

I carnet ATA già accettati  continueranno a essere una procedura accettata per la circolazione temporanea di merci. Ulteriori dettagli sui costi devono essere richiesti all'organismo CCIAA emittente del paese interessato.

Ammissione Temporanea per introdurre temporaneamente attrezzature nel Regno Unito da uno stato membro dell'UE

 

In uno scenario no-deal dal primo giorno, il trasferimento temporaneo di merci e attrezzature nel Regno Unito dovrà uniformarsi alle procedure di ammissione temporanea già esistenti e praticate nei confronti di analoghi beni provenienti del "resto del mondo".

 

le procedure di ammissione/riesportazione temporanea di questo tipo di beni/esigenze  resa saranno gestite attraverso i protocolli di dichiarazione informatica riversati nei sistemi doganali del Regno Unito chiamati  CHIEF e/o CDS,  questo non comporta impiego di risorse diverse o maggiori rispetto ai processi di dichiarazione esistenti.

 

Tali procedure saranno strettamente modellate sulle attuali procedure del codice doganale dell'Unione e dovrebbero pertanto essere relativamente facili da seguire. L'uso corretto di queste procedure ridurrà al minimo il periodo di tempo in cui le movimentazioni di merci saranno sottoposte a controllo doganale e renderà le merci soggette solo a controlli basati sul rischio.

 

 

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